riconoscimento pensione reversibilità INPS nipote

Con la sentenza n°290/2025 la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica quale Giudice delle Pensioni così si è espressa : Oggetto di controversia è il diritto del minore (omissis) (per conto del quale il padre (omissis) esercente la potestà genitoriale agisce), in qualità di superstite discendente in linea retta, al riconoscimento in suo favore della pensione già goduta dal nonno (omissis) che aveva provveduto in vita al suo sostentamento. Nel caso in esame si trova applicazione la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria che è stata estesa, dall’art. 1, comma 41, della L. 8 agosto 1995, n. 335, a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime, compreso anche il regime delle pensioni pubbliche.

L’art. 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 prevede che “nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui……, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non hanno superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuta inabili al lavoro ea carico del genitore al momento del decesso di questi”.

L’art. 38 del d.p.r. n. 818 del 1957, annunciando che: “per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ei superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse, sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizi dichiarati, quelli nati da precedenti matrimoni dell’altro coniuge, nonché i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge agli stessi fini s’intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affiliati, il, patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’assicurato fu affidato come esposto”.

La Corte costituzionale, sentenza n. 180 del 1999, ha dichiarato l’illegittimità del testo della menzione dell’articolo 38, per violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva il diritto alla pensione di reversibilità a favore dei nipoti non formalmente affidati dagli organi competenti. In altri termini, nella pronuncia del Giudice delle leggi è stata affermata la valenza del principio di ultrattività della solidarietà familiare, nel quale lo status di figlio è equiparato giuridicamente a quello di nipote al fine della possibilità di riconoscimento, a determinate condizioni fissate dalla legge, del diritto al trattamento di pensione di reversibilità.

In particolare, con la citata sentenza è stato rilevato che, ai sensi del predetto art. 38, “tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità non sono … inclusi i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti” e che “Tale esclusione risulta irragionevole e comporta la violazione dell’articolo 3 della Costituzione”.

La Corte costituzionale ha, infatti, osservato che:

– “la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987)”;

– “Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare”;

– “il rapporto di parentela tra ascendenti e discendenti ha – non solo nella realtà concreta, ma anche sotto il profilo giuridico – un carattere peculiare e più intenso rispetto a quello che può instaurarsi fra un soggetto ed i minori affidatigli dagli organi competenti”;

– “tale rapporto è particolarmente disciplinato e privilegiato dal legislatore, sia sul piano dei diritti che su quello degli obblighi connessi: basti pensare al dovere di concorso negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall’art. civ.); alla tutela penale di tali doveri ed obblighi (artt. 570 e 591 cod. pen.)”;

“A causa della suddetta peculiarità, la legge esenta gli ascendenti (e gli altri parenti entro il quarto grado), che accolgano stabilmente nella propria abitazione un minore, dal dovere di darne segnalazione al giudice tutelare (art. 9 ln 184/1983): i nipoti, infatti, fanno già parte della loro famiglia, di modo che non occorre alcun affidamento formale da parte delle pubbliche autorità”;

“Risulta dunque irragionevole che, mentre i minori formalmente affidati dagli organi competenti – legati da vincoli meno stretti di quelli familiari in linea retta – possono continuare a godere del trattamento pensionistico del de cuius , i minori che vivono a carico dell’ascendente assicurato ne siano esclusi”.

Orbene, la vivenza a carico dei nipoti, “si considerata quando l’ascendente provveda al loro mantenimento abituale al posto dei genitori che non hanno i mezzi per provvedervi; la condizione di non autosufficienza economica del minore superstite deve essere accertata con riferimento alle sue esigenze di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito ed ai proventi che derivano dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari” (Sez. Giur. Sicilia, sent. nn. 722/2017; 170/2021).

“La disciplina del requisito della vivenza a carico del minore con l’ascendente non è stato oggetto, però, di apposito intervento normativo tanto che l’INPS, nella circolare n. 185/2015 … ritiene necessario che i genitori non percepiscano alcun tipo di reddito” (ibidem).

In particolare, poi, la locale Sezione di Appello, nella sentenza n. 3/2016, richiamando la sentenza n. 329/2013 della III Sezione Centrale d’Appello, ritiene bastevole per integrare il requisito della vivenza a carico la non autosufficienza economica del minore (intesa come percezione di un reddito inferiore al minimo INPS maggiorato del 30%) come elaborato, proprio dall’INPS, nella circolare n. 195 del 4 novembre 1999, con riguardo agli orfani minorenni” (art. 6 del dpr 30 maggio 1955, n. 797, in combinato disposto con l’art. 3 bis del dl 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 (ibidem).

La circolare n. 185 del 2015 (Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903) ha, quindi, chiarito richiamando altresì le precedenti circolari in materia – le condizioni di spettanza ai nipoti del trattamento ai superstiti.

I nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurativi, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.

In particolare, ha espressamente chiarito che:

  1. i) nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno di entrambi i genitori non è ostatica al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia ​​accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito.
  2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato e provato documentalmente (v. certificato di residenza storico del minore (omissis); contratto di locazione con ricevuta registrazione; certificazione reddituale 2013 – 2017 di (omissis) e di (omissis) la sussistenza sino al momento del decesso del titolare del trattamento pensionistico diretto di tutte le condizioni idonee al riconoscimento del diritto alla reversibilità a beneficio del minore per conto del quale è stata esercitata la presente azione, tra cui la non autosufficienza economica ed il mantenimento abituale da parte del nonno suo dante causa unitamente alla impossibilità dei genitori del minore di provvedere al relativo mantenimento in quanto disoccupati e privi di reddito.

Quanto alla richiesta prova testimoniale, la si ritiene quindi superflua e non necessaria ai fini del decidere.

Alla stregua dei motivi illustrati, questo Giudice accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto di parte ricorrente, nella qualità di esercente la potestà sul minore (omissis), alla reversibilità della pensione del nonno (omissis) dalla data del decesso di quest’ultimo (2.9.2017) e sino alla maggiore età del minore, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati maturati, incrementati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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