risarcimento danno immagine pubblica amministrazione

Con la sentenza n. 3/2026 la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania prima di passare al merito ritiene opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel caso di danno all’immagine patito dall’amministrazione di appartenenza per le condotte assenteistiche dei propri dipendenti.

Il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione, quale lesione alla rappresentazione che i consociati hanno della integrità ed efficienza della pubblica amministrazione medesima, ovvero, più precisamente, ” del danno derivante dalla lesione del diritto all’immagine della p.a. nel pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall’art. 97 Cost” (Corte Cost., sentenza n. 335/2010) ha origine pretoria, essendo stata, tale lesione, inizialmente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che ha ritenuto proponibile la relativa domanda risarcitoria da parte del PM senza alcun limite, sia in ordine al fatto generatore di responsabilità, sia riguardo alla necessità che tale fatto venga preventivamente accertato in sede penale. In siffatto contesto è intervenuto il legislatore, con l’art. 17, comma 30-ter decreto-legge 1°luglio 2009, n.78….., convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141…., che ha stabilito che :”Le pronunce della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salvo le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e modi previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n.97″. Il legislatore ha individuato, quindi, i presupposti per l’esercizio dell’azione mediante un espresso rinvio all’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n.97. Successivamente, è stata disciplinata un’ulteriore ipotesi di lesione all’immagine della pubblica amministrazione, tipizzata e del tutto eccezionale. Difatti, il legislatore, in attuazione dell’art. 7, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n.15, di “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, con il D.lgs.27 ottobre 2009, n.150, ha introdotto nel T.U.P.I. (D.lgs.165/2001), tra l’altro, gli articoli 55-quater (licenziamento disciplinare) e 55-quinquies (false attestazioni o certificazioni) il cui comma 2 prevedeva che :”Nei casi di cui al comma 1 (false attestazioni della presenza in servizio), il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subito dall’amministrazione”.

E’ stata così introdotta un’autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all’immagine della Pubblica amministrazione, svincolata dal previo accertamento con sentenza di passaggio in giudicato di condanna del pubblico dipendente per un reato contro la pubblica amministrazione, come invece richiesto dalla prima codificazione del danno all’immagine, di cui al citato art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009 e ss.ii.mm (Sez. giur. Campania, sent. n.512/2014).

La speciale disciplina del danno all’immagine prevista dal T.U.P.I. ha poi subito ulteriori integrazioni in virtù dell’art.1, comma 1,lett.b), del D.lgs.20 giugno 2016, n.116, che ha introdotto nel corpo dell’art.55-quater del T.U.P.I. i commi da 3-bis a 3-quinquies, nonché ad opera del D.lgs. 25 maggio 2017, n.75, che ha modificato l’art. 55-quinquies. In seguito, sull’art.55-quater, comma-3 quater è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 61/2020 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del suddetto comma3-quater dell’art.55-quater per violazione dell’art. 76 della Costituzione.

L’intervento della Consulta non ha travolto il primo periodo del citato comma3-quater, il quale tuttora prevede che “nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare.

La pronuncia di incostituzionalità non ha investito anche l’art. 55-quinquies e, rispetto all’art. 55-quater, è stata limitata ai soli aspetti procedimentali (secondo e terzo periodo) e alle modalità di quantificazione del danno non patrimoniale (quarto periodo).

La giurisprudenza, anche d’appello di questa Corte (Sez. II, sentenze n.140e 146 del 2020), ha ritenuto, dopo l’intervento della Corte costituzionale, non già radicalmente abrogata l’ipotesi di danno all’immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio. Alla dichiarazione di incostituzionalità sarebbe sopravvissuta la previsione di cui all’art.55-quinquies del T.U.P.I., secondo le indicazioni offerte dal legislatore delegato del 2009 che aveva previsto, accanto alla risarcibilità del danno patrimoniale subito dall’amministrazione, per le ipotesi di falsa attestazione in servizio del pubblico dipendente, la risarcibilità del danno all’immagine subito.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, nell’indicata sentenza il Collegio ha ritenuto che la pretesa attorea sia infondata per inesistenza del danno all’immagine.

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